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Fecondazione eterologa – Cosa prescrive la legge in Italia


La fecondazione eterologa avviene attraverso la donazione di gameti (ovociti e/o spermatozoi) esterni alla coppia stessa, e si effettua tramite inseminazione intrauterina con seme di donatore, oppure Fivet/ICSI (Fecondazione in vitro), con ovociti e/o spermatozoi ottenuti da donatori.

La Corte Costituzionale, con il comunicato stampa del 09.04.2014, ha dichiarato illegittimo il divieto di fecondazione eterologa imposto dalla legge 40/2004 sulla Procreazione Medicalmente Assistita, cancellando anche l’obbligo di impianto di massimo tre embrioni contemporaneamente.

La fecondazione eterologa è diventata legittima, nel nostro Paese, solo per le coppie di sesso diverso, sposate o conviventi con diagnosi di infertilità. Non potranno ancora ricorrere alla donazione né single, né coppie dello stesso sesso.

La sentenza ha fatto decadere anche il divieto della diagnosi pre-impianto.

La diagnosi pre-impianto era richiesta dalle coppie fertili e in grado di avere un figlio naturalmente ma portatrici di malattie genetiche. La legge non contemplava questa pratica e dava la possibilità di ricorrere alla fecondazione assistita soltanto alle coppie coniugate infertili o sterili.

Linee guida sulla fecondazione eterologa

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di rendere omogeneo a livello nazionale l’accesso alle procedure eterologhe ha stabilito, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162, ha stabilito le disposizioni per consentire l’avvio delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, comprese quelle che impiegano gameti maschili e femminili entrambi donati da soggetti diversi dai componenti della coppia ricevente, garantendo la sicurezza e la tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti.

La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell’ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è atto volontario, altruista, gratuito, interessato solo al “bene della salute riproduttiva” di un’altra coppia. Non potrà esistere una retribuzione economica per i donatori/donatrici, né potrà essere richiesto alla ricevente contributo alcuno per i gameti ricevuti. Non si escludono forme di incentivazione alla donazione di cellule riproduttive in analogia con quanto previsto per donazione di altre cellule, organi o tessuti. Ai donatori con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono essere applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali e di trapianto di midollo. L’importazione e l’esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti accreditati/autorizzati ai sensi della normativa europea vigente in materia. Si rinvia a quanto disposto dal Decreto Min. Salute del 10 ottobre 2012 attuativo dell’art 9 DLgs 191/07. Inoltre, il procedimento di selezione dei donatori e gli accertamenti di screening devono essere conformi al presente documento.

Le altre direttive stabiliscono:

_l’età della donna ricevente non superiore a 50 anni, mentre per i donatori un’età compresa tra i 18 e i 40 per gli uomini, 20–35 per le donne;

_rispetto della somiglianza tra genitori e figli,

_”la compatibilità delle principali caratteristiche fenotipiche del donatore con quelle della coppia ricevente (colore della pelle, occhi e capelli, gruppo sanguigno)”;

_anonimato del donatore i cui “dati critici potranno essere conosciuti dal personale sanitario solo in casi straordinari”.

Infine nel testo approvato, è stato esaminato anche il diritto del bambino a poter risalire alle sue origini, usando come modello la legge sulle adozioni; quindi se i donatori accettano di rivelare la loro identità, i nati con eterologa, compiuti i 25 anni, potranno conoscerla.

Requisiti delle coppie che possono usufruire della donazione di gameti

Possono far ricorso alla PMA di tipo eterologo coniugi o conviventi di sesso diverso, maggiorenni, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi (art 5, legge 40 /2004).

La PMA eterologa è eseguibile unicamente quando sia accertata e certificata una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità. Deve ritenersi applicabile anche per la PMA eterologa il limite di età indicato nella previsione contenuta nell’art. 4 L. 40/04 secondo la quale può ricorrere alla tecnica la donna “in età potenzialmente fertile” e comunque in buona salute per affrontare una gravidanza. Su suggerimento delle Società Scientifiche, si sconsiglia comunque la pratica eterologa su donne di età >50 anni per l’alta incidenza di complicanze ostetriche. Per la donazione di gameti maschili è comunque rilevante allo stesso modo l’età della partner, con le stesse limitazioni.

CHI SONO I DONATORI

La donazione di gameti è consentita ai soggetti di sesso maschile di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, e ai soggetti di sesso femminile di età non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 35 anni.

I criteri principali nella scelta di un donatore sono il buono stato di salute e l’assenza di anomalie genetiche note all’interno della famiglia (questo deve essere definito attraverso una accurata anamnesi genetica anche mediante un questionario validato da genetisti).

Il donatore deve essere in grado di fornire notizie circa lo stato di salute di entrambi i genitori biologici (non deve essere adottato, né concepito a sua volta da donatore di gameti, né figlio di padre/madre non noto).

Donatrici di gameti femminili

1. Donne che in modo spontaneo e altruistico decidono di donare i propri gameti e non si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta;

2. Donne che si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta;

3. Donne che hanno congelato gameti in passato e non volendo utilizzarli decidono di donarli.

Donatori di gameti maschili

1. Uomini che in modo spontaneo e altruistico decidono di donare i propri gameti e non si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta;

2. Uomini che si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta;

3. Uomini che hanno congelato gameti in passato e non volendo utilizzarli decidono di donarli.

Centri autorizzati alla pratica della fecondazione eterologa

La normativa europea non individua ulteriori requisiti per i centri che pratichino PMA eterologa rispetto ai requisiti necessari alla pratica omologa, perciò solo i centri PMA, conformi alle normative regionali in materia di autorizzazione/accreditamento, risultano parimenti idonei ad effettuare procedure di PMA anche eterologa compresa la fase di selezione dei donatori/donatrici, il recupero e la crioconservazione dei gameti.

Anonimato dei donatori e tutela della riservatezza

La donazione deve essere anonima (cioè non deve essere possibile per il donatore risalire alla coppia ricevente e viceversa). I dati clinici del donatore/donatrice potranno essere resi noti al personale sanitario solo in casi straordinari, dietro specifica richiesta e con procedure istituzionalizzate, per eventuali problemi medici della prole, ma in nessun caso alla coppia ricevente. L’accessibilità alla informazione sarà gestita informaticamente con il controllo di tracciabilità. I donatori/donatrici non hanno diritto di conoscere identità del soggetto nato per mezzo di queste tecniche e il nato non potrà conoscere l’identità del donatore/donatrice.

TRATTO DA:

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

14/109/CR02/C7SAN

DOCUMENTO SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA FECONDAZIONE ETEROLOGA A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE NR. 162/2014