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Corte Costituzionale: fecondazione in vitro solo per genitori di sesso diverso

La Corte Costituzionale con sentenza 221 ha dichiarato che è legittimo il divieto di accedere alla PMA imposto dalla legge 40, nei confronti delle coppie formate da persone dello stesso sesso, rigettando il ricorso dei Tribunali di Bolzano e Pordenone.

Protagoniste della vicenda  sono due coppie di donne, civilmente unite, che avevano fatto ricorso perché le rispettive ASL avevano negato loro la possibilità di avvicinarsi alla PMA. Nella suddetta sentenza la Corte sottolinea che la procreazione assistita solleva questioni di ordine etico e morale e ricorda che la Corte europea ha riconosciuto che ogni paese è libero di regolare la materia come ritiene opportuno , senza il rischio di ricorrere in sanzioni. La Corte costituzionale ribadisce che la legge 40 è la prima che si occupa di questo delicato settore e che uno dei suoi obiettivi è valorizzare la finalità terapeutica della PMA. Inoltre la Corte spiega un altro equivoco: quello sull’infertilità delle coppie gay, sostenendo che sia fisiologica e non patologica e pertanto non può essere ritenuta una malattia che quindi dà l’accesso alla fecondazione assistita. In passato la Corte aveva modificato la legge 40 eliminando il divieto di fecondazione eterologa ed anche quello che non consentiva alle coppie portatrici di malattie genetiche di ricorrervi, rendendo così possibile la selezione preimpianto  degli embrioni da impiegare per la gravidanza. Queste due modifiche, evidenzia la sentenza, non solo hanno dato più valore al carattere terapeutico della fecondazione artificiale, ma hanno confermato l’altro aspetto fondamentale che sta alla base della legge: quello cioè di riprodurre il modello di famiglia caratterizzata dalla presenza di una figura materna e di una paterna; un principio che negli ultimi anni sembra essere stato messo in discussione da sentenze che hanno consentito l’adozione a coppie dello stesso sesso. La Corte sottolinea la differenza sostanziale tra l’adozione e la fecondazione assistita: la prima presuppone l’esistenza in vita dell’adottando e serve per dare una famiglia al minore che ne è privo. Invece la fecondazione assistita serve a dare un figlio non ancora esistente ad una coppia. Quindi il legislatore si è preoccupato di garantire al bambino quelle che sembrano, in astratto, le condizioni migliori di partenza. Di conseguenza niente violazione dei diritti dell’uguaglianza, della non discriminazione e della salute e  di tutte le altre norme che il Tribunale di Bolzano aveva ritenuto violate.

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