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Detraibilità e rimborsi spese mediche per PMA

Grazie alla Direttiva sull’assistenza transfrontaliera è possibile farsi rimborsare le cure per percorsi di fecondazione assistita eseguiti all’estero, ma solo se si proviene da Regioni italiane che l’hanno inserita nei Lea.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il Sistema Sanitario Italiano deve assicurare i trattamenti di fecondazione omologa ed eterologa; la legge dice che sono autorizzate le cure all’estero se la prestazione richiesta non è disponibile in Italia o non é disponibile entro un determinato lasso di tempo. Nel caso delle procedure di Procreazione assistita Eterologa, infatti, qualora non si riesca ad effettuare le terapie su territorio nazionale entro un termine di tempo giustificabile dal punto di vista clinico, le coppie possono rivolgersi ai centri esteri e richiedere rimborso al sistema sanitario Italiano per tali trattamenti (si definisce PROCEDURA INDIRETTA).

Ricapitolando: il paziente anticipa i costi dell’assistenza sanitaria autorizzata nei casi previsti, e successivamente richiede il rimborso al Sistema sanitario di appartenenza (cure transfrontaliere per assistenza indiretta). Le cure rimborsabili sono pari al costo che il Sistema sanitario di appartenenza avrebbe sostenuto se le cure fossero state erogate nello Stato di appartenenza, senza superare il costo totale della cura.

Gli Stati tuttavia possono anche decidere di rimborsare l’intero costo della cura, anche se superiore ai costi che il Sistema sanitario di appartenenza avrebbe sostenuto se l’assistenza fosse stata prestata sul proprio territorio e di rimborsare le spese di viaggio e di accompagnamento.

La procedura generale per la richiesta di rimborso è la seguente:

  1. Richiesta alla AUSL di competenza del modulo di RICHIESTA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA DIRETTA/INDIRETTA PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL’ESTERO per la domanda di rimborso;
  2. Compilazione del modulo da parte del richiedente;
  3. Elaborazione della relazione da parte del medico specialista allegata alla domanda;
  4. Consegna della domanda alla AUSL di competenza dell’assistito.

 

Detraibilità spese

Per quanto riguarda invece la detraibilità, l’Agenzia delle Entrate annovera tra le spese detraibili anche le spese mediche sostenute all’estero, tra cui le spese per interventi di procreazione assistita.

Spese mediche sostenute all’estero

Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso trattamento previsto per quelle effettuate in Italia. E’ necessaria una documentazione, e se è in lingua straniera occorre la traduzione.

Quest’obbligo non sussiste:

1- per i residenti in Valle d’Aosta (se la documentazione è scritta in francese);

2- per i residenti a Bolzano (se i documenti sono scritti in tedesco).

Se la documentazione è in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, occorre una traduzione giurata.

Interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA)

La spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA legge 104/2004)  è detraibile da entrambi i componenti della coppia e, in particolare,  dal soggetto intestatario della fattura. Se la fattura è cointestata, la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno.

Le procedure devono essere state eseguite in strutture autorizzate, all’interno di un percorso di procreazione medicalmente assistita.

Nel documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa, nonché l’iscrizione della struttura nel Registro istituito presso l’Istituto superiore della Sanità.

Quali spese sono detraibili?

Sono detraibili:

1_le spese sostenute all’estero per le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, pur se eseguite al di fuori del percorso di PMA;

2_trattamenti di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI).

La legge n.40 /2014 infatti dice: ” le spese per le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni , così come quelle per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sono detraibili anche quando sono state sostenute all’esteroE’ necessario che le prestazioni siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italianoIn questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano“.